Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 27/12/2002 n. 301

-Il testo dell'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 35 Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in Legge 12 luglio 1991, n. 203; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)]. -

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonchè quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.".

- Il testo dell'art. 36, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.".

- Il testo dell'art. 37, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.".

-Il testo dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 38 Interventi eseguiti in base a permesso annullato (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; Decreto legislativo 18 gosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)]. -

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 36.

-Il testo dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 39 Annullamento del permesso di costruire da parte della regione (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, Legge 6 agosto 1967, n. 765; Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)]. -

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il Decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate. 5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.".

-Il testo dell'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 40 Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, Legge 6 agosto 1967, n. 765; Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)].

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque

 

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